La Francia vota all’unanimità per l’abrogazione del “Code Noir”, la legge del 1685 sulla schiavitù

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Lo scorso 28 maggio 2026 l’Assemblea Nazionale francese ha votato all’unanimità (254 voti favorevoli, 0 contrari) l’abrogazione del “Code Noir” (Codice Nero). Questo decreto, firmato dal Re Sole Luigi XIV nel 1685, regolamentava legalmente la schiavitù nelle colonie francesi.

Sebbene la Francia avesse abolito ufficialmente la schiavitù nel 1848, il Code Noir non era mai stato formalmente cancellato dall’ordinamento giuridico. Il presidente Emmanuel Macron ha definito questa inerzia di due secoli una forma di “offesa” e di “indifferenza”.

L’iniziativa, proposta dal deputato della Guadalupa Max Mathiasin, è stata dichiarata “un passo necessario per fare i conti con il passato coloniale francese”. Tuttavia, molti attivisti e osservatori sottolineano che l’atto non è sufficiente perché “, pur essendo un atto simbolico importante, “non affronta le disuguaglianze sistemiche e il razzismo” che persistono nei territori d’oltremare francesi, dove la disoccupazione e la povertà rimangono significativamente più alte rispetto alla Francia continentale.

Il dibattito si è ora spostato sulla questione delle riparazioni. Mentre Macron ha recentemente aperto al dialogo, non ha fatto promesse concrete di natura economica, preferendo concentrarsi su “verità ed educazione”. Molti critici sostengono che l’abrogazione del Code Noir sia una mossa facile che non impegna il governo in cambiamenti sostanziali.

Cosa diceva il Code Noir

Il Code Noir (Codice Nero) è l’editto reale emanato da Luigi XIV nel marzo 1685 su impulso di Jean-Baptiste Colbert per regolare la schiavitù nelle colonie francesi delle Antille (e in seguito anche in Louisiana). Si tratta di un documento di 60 articoli che codifica lo status degli schiavi (principalmente di origine africana), definendoli come “beni mobili” (art. 44) ma imponendo alcuni obblighi ai padroni.

Esiste anche una versione rivista nel 1724 sotto Luigi XV, ma quella più citata è la versione originale del 1685.

Si noti che molte delle pene corporali previste per gli schiavi erano in uso anche per i plebei bianchi nella stessa Francia.

1. Aspetti religiosi e culturali (artt. 1-14)

  • Art. 1: Espulsione degli ebrei dalle isole coloniali come “nemici dichiarati del nome cristiano”.
  • Art. 2: Tutti gli schiavi devono essere battezzati e istruiti nella religione cattolica, apostolica e romana.
  • Art. 3: Vietato ogni esercizio pubblico di altra religione; proibite le assemblee non cattoliche.
  • Gli schiavi devono osservare le feste cattoliche e riposare la domenica (vietato farli lavorare).

2. Matrimoni e famiglia

  • Gli schiavi possono sposarsi solo con il consenso del padrone, ma il matrimonio è valido.
  • I figli nati da schiavi seguono lo status della madre (se la madre è schiava, lo è anche il figlio).

3. Status giuridico degli schiavi

  • Art. 44: Gli schiavi sono dichiarati “beni mobili” (meubles). Possono essere comprati, venduti, sequestrati come qualunque altro bene mobile (animali, attrezzi, ecc.).
  • Gli schiavi non possono possedere nulla di proprio (tutto appartiene al padrone).
  • Non possono testimoniare in tribunale contro un uomo libero (o con forti limitazioni).

4. Obblighi dei padroni

  • Fornire cibo, vestiti e cure minime agli schiavi (artt. 22-27 circa): quantità di farina di manioca, indumenti due volte l’anno, assistenza agli anziani e malati.
  • Non possono torturarli o mutilarli arbitrariamente (ma punizioni corporali sono ammesse).

5. Punizioni e repressione

  • Fuga: Marchiatura con fiore di giglio (lys), taglio delle orecchie, amputazioni progressive, pena di morte in caso di recidiva.
  • Riunioni di schiavi di padroni diversi: punite con frusta, marchiatura e, in casi gravi, morte.
  • Schiavi che colpiscono un padrone o un membro della famiglia del padrone: pena di morte.
  • Furto o altri reati: punizioni corporali severe.

6. Manomissione (affrancamento)

  • Possibile e normata. Gli schiavi affrancati ottengono diritti simili ai nati liberi, ma devono rispetto agli ex-padroni.
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